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La Legge 46/1982 disciplina gli interventi del Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno di programmi di sviluppo sperimentale miranti alla concretizzazione dei risultati di attività di ricerca industriale volte ad acquisire nuove conoscenze utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, a valere sull'intero territorio nazionale.
Le agevolazioni possono essere concesse per programmi di sviluppo sperimentale che possono comportare anche attività, connesse ma non preponderanti, di ricerca industriale.
Per ricerca industriale si intende un’attività mirante ad acquisire nuove conoscenze utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Per sviluppo sperimentale si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali.
Le agevolazioni possono essere concesse in relazione alle seguenti spese ammissibili:
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Personale (tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
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Strumenti e Attrezzature direttamente imputabili al programma di ricerca e sviluppo e nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
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Servizi di consulenza, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;
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Spese generali imputabili all’attività del programma (da determinare in misura non superiore al 30% del costo per il personale);
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Materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
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